NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Pianificazione e Governo del Territorio

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Edilizia

  • D.P.R. 380/2001  - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (agg. L.164/2014)
  • L.R. 17/2015 - Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di ediliza

SUAP

  • D.P.R. 160/2010 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
  • D.P.R. 447/1998 - Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

AVVISO IMPORTANTE

MODIFICA DISCIPLINA SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA (ART.28 DELLE NTA DEL PTA DELLA REGIONE MARCHE).

Si informa che per l’attivazione di nuovi scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura NON È PIÙ OBBLIGATORIA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 59/2013.

Infatti con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.1278 DEL 30/10/2017 (pubblicata sul BUR MARCHE n.120 del 10/11/2017), che ha revocato la precedente DGRM N.1196 DEL 16/10/2017, è stato modificato l’art.28 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Pianto di Tutela delle Acque (PTA) recante “Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche”.

Nello specifico l’art.1 dell’art.28 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) è stato così modificato:

  1. In attuazione dell'art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche:
  • al di fuori della pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi dell'art.124, comma 1, del medesimo decreto legislativo e del DPR 59/2013;
  • in pubblica fognatura sono ammessi, previa comunicazione presentata allo SUAP ai sensi del DPR 160/2010, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel rispetto dei regolamenti del SII approvati dagli EGATO.
  1. bis. In applicazione dell’art.3 del DPR 59/2013:
  • nel caso in cui l’impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all’art.3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013;
  • nel caso in cui sia necessaria l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all’art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA.
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