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HOME CARE PREMIUM INFORMATIVA del 26/03/2015

Con riferimento alla prestazione in oggetto, tenuto conto della necessità che le pratiche pervenute siano lavorate ed assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali competenti al fine di permettere, dopo la valutazione del fabbisogno assistenziale dell’utente, la redazione del Piano Assistenziale Individuale e consentire l’eventuale accettazione dello stesso, acquisite dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici le necessarie informazioni tecniche, si forniscono le seguenti indicazioni.

Poiché è stata rilasciata la procedura che permette l’acquisizione automatizzata del valore dell’ISEE, qualora si rendesse necessario modificare il valore ISEE acquisito informaticamente (ad esempio a seguito dell’elaborazione di un nuovo valore ISEE per effetto della presentazione di una nuova DSU correttiva di quella precedente che conteneva errori), si dovrà operare sovrascrivendo il nuovo valore ISEE certificato con le funzioni di inserimento manuale, previa consultazione della banca dati, in quanto, per le pratiche riportate in istruttoria, il dato del nuovo valore ISEE non  viene acquisito dal sistema a rettifica di quello precedente.

 

Tale attività potrà essere svolta sia se la pratica è ancora nella scrivania dell’operatore sia se la stessa è in carico all’Ambito Territoriale Sociale, purché  il P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale) non  sia stato ancora accettato. L’operatore potrà re-istruire la pratica e procedere con la l’inserimento manuale del valore ISEE. Una volta che il P.A.I. sia stato accettato non è più possibile modificare il valore ISEE.

Con riferimento alle domande presentate in data antecedente al 23 febbraio 2015, per le quali era previsto che l’utente avesse già presentato la DSU finalizzata al rilascio dell’ISEE, si deve procedere con il rigetto delle stesse qualora non si rilevi a sistema una DSU di data pari o antecedente a quella della domanda. Per tali fattispecie, attesa l’imminenza del termine di scadenza per la presentazione delle domande, si raccomanda di comunicare all’iscritto il rigetto della domanda stessa al fine di permettere la presentazione di una nuova domanda di partecipazione.

Dovranno parimenti essere rigettate le domande presentate a decorrere 23 febbraio 2015 per le quali, alla data dell’8  aprile 2015, non risulti la presentazione di una DSU da parte dell’iscritto. Tale termine tiene conto dei quattro giorni lavorativi nei quali i soggetti che l’hanno acquisita possono trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE.

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